![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Breve carrellata sulle leggi europee anti - pedofilia.
L’Unione Europea non ha mai legiferato sulla pedofilia, pertanto ogni singolo stato membro ha una sua personale normativa. In Svezia, ad esempio, chi abusa di un minore rischia da 2 a 6 anni: se c’è una aggravante (età inferiore ai 14 anni; rapporto di dipendenza tra abusato ed abusante, ovvero tra parenti o tra insegnante ed allievo) diventa dai 4 ai 10 anni. In Germania è sempre illegale il sesso con gli under 14, mentre va accertato che ci sia consenso tra i 14 ed i 18 anni. Più dura la risposta francese: l’abuso su un minore in Francia è punito con 15 - 20 anni in media di carcere. Altri paesi mancano invece ancora di norme base. Ad esempio l’Ucraina non ha ancora una legislazione ad hoc, mentre la Bulgaria richiede, ad esempio, che i pedofili stranieri che commettono abusi sul suo territorio vengano rispediti a casa e puniti nel paese d’origine. In Lituania invece la pena è di 3 - 7 anni per chi abusa di un minore: malgrado questo il proliferare della prostituzione minorile è enorme e non sempre il cliente delle giovani prostitute è giustamente punito. Lo stesso dicasi per l’ Estonia dove il 25% delle prostitute è minorenne, eppure le pene possono arrivare a 10 anni di carcere. Nella Repubblica Ceca abusare di un under 15 espone ad altrettanti anni di carcere, ma anche in questo caso il paese è tra le nuove mete più gettonate dal turismo sessuale. Lo stesso dicasi per la Romaniae per l’Ungheria: anche qui pene severe, ma numero elevatissimo di abusi. In Lettonia sono diecimila i bambini sfruttati, molti dei quali venduti all’estero. La non corrispondenza tra pene severe e mancanza di reati è altrettanto eloquente anche in Danimarca, dove per i casi più gravi si ricorre ala castrazione chimica ma dove sul fronte delle associazioni e dei siti internet pro pedofili si raggiungono i massimi livelli mondiali. Per concludere ci spostiamo nella “libertina” Olanda. Negli ultimi tempi a causa di un incremento dei reati c’è stato un aumento delle pene. L’età legale per prostituirsi liberamente è stata aumentata a 18 anni (rispetto ai precedenti 16 anni). La diffusione di materiale pedopornografico è punita con 4 – 6 anni di reclusione, mentre è severamente vietato manipolare immagini di minori in modo da mostrare abusi che in realtà non ci sono stati. Gli abusi sui minori di under 12 sono perseguiti d’ufficio, mentre tra i 13 ed i 16 anni la polizia interviene solo dietro denuncia. Illegali in generale i rapporti con i minori di 18, se c’è un rapporto di dipendenza tra le parti. La polizia resta comunque, in questo paese, “meno attiva sul fronte della repressione che altrove”. Questa invece la legge italiana.
Un atto sessuale con un minore di 14 anni anche se questo è consenziente è punito con 6 - 12 anni di reclusione, che salgono a 7 – 14 se il bambino ha meno di 10 anni. Il fatto che l’adulto dica di “ignorare” l’età del minore (“sembrava più grande…dimostrava più anni… si vestiva/truccava da adulta….”) non è considerata una attenuante. Se l’abusante è minorenne il giudizio andrà rimesso dal Tribunale dei Minorenni e la pena sarà minore di quella che andrebbe ad una persona maggiorenne. E’ vietato far apparire qualsiasi minore in foto o filmati pornografici ( 6 mesi – 12 anni di reclusione e multa da 50 a 500 milioni di lire, oggi convertiti in euro). La divulgazione di simile materiale porta ad una reclusione tra 1 e 5 anni e ad una pena pecuniaria, nelle vecchie lire, da 3 a 10 milioni.
Le pene vengono aumentate di un terzo se il minore coinvolto ha meno di 14 anni. In Italia inoltre possiamo perseguire il turista sessuale italiano che ha abusato all’estero di minori. A cura di Prometeo. Il rapporto fra legge statale e diritto canonico.
Numerosi sacerdoti e alti prelati del clero cattolico e protestante, in America e in Europa, sono stati soggetti di denunce penali da parte di vittime di abusi sessuali. Il diritto canonico prevede una normativa apposita che teoricamente dovrebbe essere segreta; la parte di codice canonico interessata non è pubblicata insieme al resto delle leggi della Chiesa. È previsto l'insediamento nella diocesi interessata di un tribunale ad hoc presieduto dal vescovo e composto di soli sacerdoti esperti di diritto canonico (non di avvocati rotali laici). Le sedute sono a porte chiuse e gli atti del processo secretati. Quando s'insedia il tribunale, da Roma arriva la normativa che per questo motivo è reperibile senza gravi difficoltà. Il secondo grado "di appello" è presso l'ex-Santo Uffizio a Roma. Nel caso di confessione o provata colpevolezza, è previsto il trasferimento del sacerdote/prelato ad altra parrocchia o, nei casi più conclamati, ad altra mansione non sacerdotale, che equivale a una sospensione a divinis, evitata formalmente. Il principio che informa la legislazione è l'indipendenza del diritto canonico da quello penale degli Stati in cui è compiuto il reato: il tribunale non ha il diritto e normalmente non chiede al colpevole di denunciarsi (costituirsi) e subire anche un processo da parte dello Stato. Gli Stati laici riconoscono in base allo stesso principio l'autonomia del diritto canonico come la legittimità del segreto confessionale e non sottopongono a processo quanti (sacerdoti e vescovi) erano a conoscenza di pedofilia o altri reati penali e non li hanno denunciati. Analogamente chi ha commesso l'atto di pedofilia, non subirà ulteriori sanzioni per aver subito un processo canonico, senza essersi costituito presso l'autorità statale. Nè lo Stato pretende provvedimenti nei confronti del reo da parte dell'autorità ecclesiastica nel caso in cui abbiamo confermato in via definitiva (con sentenza di Cassazione) l'esistenza del reato e della colpa. Per la dottrina la pedofilia è un peccato mortale, che tuttavia può essere perdonato con il sacramento della confessione, senza l'obbligo di istruire un tribunale ecclesiastico. Ciò rende scarsa l'informazione all'interno delle stesse diocesi e difficile il controllo da parte degli alti prelati su simili situazioni. La legge italiana punisce la pedofilia con il carcere a regime duro secondo il regime previsto dall'art.41/bis. Ormai da 10 anni, viene periodicamente riproposto il tema della castrazione chimica, un trattamento farmacologico che dovrebbe dissuadere il pedofilo da recidive eliminando la libido connessa all'atto violento. L'organizzazione mondiale della sanità classifica la pedofilia fra le malattie senza escludere una responsabilità penale nell'atto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||